Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 11/05/1999 n. 140

Norme in materia di attivitā produttive

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999

Art. 1. Interventi per il settore aeronautico

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresė la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato č autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di societā, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalitā recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacitā di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

d) al miglioramento delle condizioni di competitivitā delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrā, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decretolegge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilitā da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilitā per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.

Art. 2. Programmi dei settori aerospaziale e duale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitivitā internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunitā scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento č espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princėpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento puō comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerā ai seguenti criteri e princėpi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progetta-

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operativitā di societā, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attivitā in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilitā con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le societā operanti nei medesimi settori, determinando altresė il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalitā di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera

f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivitā produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato č autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societā specializzate mediante appositi contratti, nonchč di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), č determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 4. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, č effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchč entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 5. Mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilitā del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societā consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, č riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalitā di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle societā consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, č fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative giā ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi č concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional